Art. 2
Per l' anno 1986 le domande, intese ad ottenere i finanziamenti di cui al precedente articolo 1 - secondo comma - devono essere presentate, entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell' igiene e della sanitā, corredate da:
- uno studio di previsione diffusionale;
- una relazione tecnico - illustrativa riguardante l' installazione di una rete di rilevamento chimico - meteorologico per quanto concerne l' inquinamento atmosferico;
- una relazione tecnico - illustrativa riguardante l' installazione di una rete di rilevamento del livello di rumorositā per quanto concerne l' inquinamento acustico;
- un preventivo dettagliato di spesa;
- un' apposita deliberazione giuntale dell' Amministrazione provinciale interessata.
I finanziamenti sono concessi con decreto della Direzione regionale dell' igiene e della sanitā ed erogati, in via anticipata, in misura pari al 75% dell' importo concesso, mentre il rimanente importo č liquidato previa presentazione del rendiconto di spesa dimostrativo dell' utilizzazione dell' importo giā erogato e di una relazione illustrativa delle attivitā svolte e dei risultati conseguiti.
Per gli anni successivi si applicano le disposizioni di cui al comma precedente, fatte salve diverse disposizioni, anche di carattere generale, che dovessero entrare in vigore.