﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 22 maggio 1986

      , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>Modificazioni   ed   integrazioni   delle    disposizioni concernenti   l' organizzazione  degli  uffici  e  lo  stato giuridico  ed  il  trattamento   economico   del   personale regionale, nonché inquadramento di personale  in  posizione di comando.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il personale che alla data del 30  aprile  1986  ed  alla data di entrata in vigore della presente legge si  trova  in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' articolo  9 della legge regionale 31 ottobre 1977, n.  58, dell' articolo 44 del  DPR   20 dicembre 1979, n.  761,   dell' articolo  5 punto 2) della legge regionale 28 ottobre 1980, n.  52, ed ai sensi degli articoli 44  e  110  della  legge  regionale  31 agosto 1981, n.  53, può essere inquadrato, al compimento di sei mesi di servizio, previo assenso   dell' Amministrazione di provenienza, nella  qualifica  funzionale  corrispondente alla  qualifica  o  livello  formalmente  rivestiti   presso l' Ente di provenienza secondo l' equiparazione di cui  alla Tabella A allegata alla presente legge.</p><p style="text-align: justify;">L' inquadramento del personale di cui al comma precedente è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente legge ovvero entro 60 giorni dalla data del  compimento  dei sei  mesi  di  servizio,  se  successiva,  ed   ha   effetto rispettivamente  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge e dalla data del compimento dei sei  mesi  di servizio.</p><p style="text-align: justify;">Ai   soli    fini    giuridici    della    determinazione dell' anzianità   nella   qualifica       d' inquadramento, l' anzianità  maturata  dal   personale   suddetto   presso l' Amministrazione  di  provenienza   nella   corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.</p><p style="text-align: justify;">Al personale di cui al presente articolo spetta alla data d' inquadramento  uno  stipendio  determinato   sommando   i seguenti elementi:<p style="text-align: justify;">- stipendio in godimento alla medesima data presso   l' Ente   di  provenienza,  comprensivo  degli   aumenti   periodici   nonché degli altri assegni fissi e continuativi;</p><p style="text-align: justify;">- importo  corrispondente   all' eventuale  differenza   tra   l' assegno lordo mensile di  cui   all' articolo  1  della   presente legge, nelle misure indicate per gli anni 1985  e   1986 e la somma dei benefici contrattuali conseguiti  alla   medesima data presso gli Enti di provenienza riferibili al   triennio 1985-1987.</p></p></p></body></html>