Previo recupero dei relativi contributi previdenziali a carico del personale nella prevista misura del 2,50%, l' indennità integrativa speciale si computa nella base valutabile ai fini di cui all' articolo 141 e seguenti della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, con le stesse decorrenze e modalità stabilite per l' indennità di contingenza dalla
legge 29 maggio 1982, n. 297.