Legge regionale 22 maggio 1986, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Modificazioni ed integrazioni delle disposizioni concernenti l' organizzazione degli uffici e lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, nonché inquadramento di personale in posizione di comando.
Art. 4
 
Ai fini dell' applicazione dell' articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale cessato dal servizio anteriormente alla data del 2 gennaio 1985, il cui trattamento economico in quiescenza sia già stato determinato dalla CPDEL o dall' INPS, ed al personale in godimento dell' adeguamento di cui all' articolo 30 - quinto comma - della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, la retribuzione pensionabile viene determinata computando per gli anni 1985 e 1986 l' importo dell' assegno riassorbibile nella misura stabilita per gli stessi anni per il personale in attività di servizio, secondo quanto previsto dall' articolo 1 della presente legge, fatti salvi i successivi conguagli.