Art. 11
I componenti dei Comitati di gestione e degli uffici di direzione delle Unità sanitarie locali, nonché i componenti degli organi istituzionali ed i funzionari preposti agli uffici amministrativi dei Comuni e delle Province sono responsabili in solido dell' impiego dei fondi per iniziative e attività diverse da quelle specificatamente individuate dalla Giunta regionale nell' ambito delle finalità previste dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2, 7.