Si intendono inoltre abrogate, in relazione a quanto disposto dal precedente articolo 16 - primo comma - le seguenti disposizioni:
- gli articoli 2 e 4 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 56;
- il terzo comma dell' articolo 14 della legge regionale 14 giugno 1982, n. 57;
- gli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 16;
- gli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 gennaio 1985, n. 2.