Al finanziamento degli interventi previsti dai programmi di cui all' articolo precedente si provvede:
a) per le spese di gestione di carattere sanitario, con la quota del fondo sanitario assegnato a ciascuna Unità sanitaria locale;
b) per le spese di gestione di carattere assistenziale e destinate alla deistituzionalizzazione, con fondi di cui al primo comma dell' articolo 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, integrati da sovvenzioni che l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere;
c) per le spese di investimento relative alle strutture alternative, con appositi stanziamenti del bilancio della Unità sanitaria locale sulla base dei contributi che l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere. >>.