Art. 3
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, terzo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
2Parole aggiunte al primo comma da art. 66, primo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
3Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, comma 3, L. R. 3/1988 con effetto, ex articolo 92 della medesima legge, dal 1° gennaio 1988.
4Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 9
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 22, comma 2, L. R. 10/1988, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 1, L. R. 42/1989
2Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.
Art. 11
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al secondo comma da art. 66, secondo comma, L. R. 3/1987 con effetto, ex articolo 69 della medesima legge, dal 1° gennaio 1987.
2Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989 con effetto, ex articolo 97 della medesima legge, dal 1° gennaio 1989.