Legge regionale 29 aprile 1986 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2009

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

Art. 9

Attuazione dei piani di recupero

All' attuazione dei piani di recupero provvedono:

- i Comuni;

- i proprietari singoli ovvero riuniti in consorzio.

Nel caso di attuazione diretta - salvo quanto previsto dal successivo articolo 16, in ordine ai compiti rimessi agli IIAACCPP, nei Comuni ricompresi nel progetto regionale - i Comuni provvedono:

a) agli interventi diretti al recupero del proprio patrimonio edilizio, anche avvalendosi degli IIAACCPP;

b) agli interventi di realizzazione ed adeguamento delle opere di urbanizzazione;

c) agli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico, cioè essenziali per il conseguimento delle finalità del piano, con interventi diretti o mediante il convenzionamento con i privati;

d) agli interventi da attuare per la realizzazione delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei proprietari.

L' approvazione da parte del Consiglio comunale dei progetti esecutivi degli interventi di preminente interesse pubblico di cui al punto c) del comma precedente, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell' intervento stesso e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Limitatamente al punto d), di cui al precedete secondo comma, il Comune può diffidare i proprietari a dar corso agli interventi previsti con inizio degli stessi entro un termine non inferiore ad un anno e non superiore a due, limitatamente alle quote di proprietà immobiliare dei soggetti inadempienti.

In caso di inerzia dei proprietari delle unità minime di intervento nel dar corso alle opere previste dal piano di recupero, scaduto il termine all' uopo assegnato, il Comune predispone il progetto esecutivo dell' intervento in questione.

L' approvazione da parte del Consiglio comunale di tale progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell' intervento stesso e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Tale deliberazione di approvazione dovrà essere notificata nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari degli immobili interessati dall' intervento, ai quali sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni, per manifestare la propria volontà di consorziarsi con il Comune, previa stipulazione di apposita convenzione, per la realizzazione dell' intervento stesso.

La stipulazione della convenzione di cui al comma precedente ha effetto interruttivo del procedimento espropriativo eventualmente avviato nei confronti della proprietà, o della quota di proprietà, del soggetto aderente.

In alternativa all' esproprio, i Comuni, sempre previa diffida ad iniziare i lavori nei termini di cui al precedente quarto comma, possono provvedere all' esecuzione delle unità minime di intervento, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari delle spese sostenute. Per tali occupazioni trova applicazione la disciplina prevista per le occupazioni temporanee e d' urgenza dagli articoli 71 e seguenti della succitata legge 25 giugno 1865, n. 2359, nonché dall' articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni. Per tali occupazioni non è dovuto alcun indennizzo.

All' attuazione degli interventi che non competono al Comune secondo quanto disposto dai precedenti commi, provvedono i proprietari degli immobili e del le aree, singoli o riuniti in consorzio.

I Comuni possono affidare mediante apposita convenzione la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la sistemazione urbana ai proprietari, singoli o riuniti in consorzio, che seguono gli interventi previsti dal piano di recupero.