Legge regionale 29 aprile 1986 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2009

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

Art. 42

Per le finalità previste dalle lettere b), c) e d) del precedente articolo 13 e dal precedente articolo 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 22.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 13.500 milioni per l' anno 1987.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8424 con la denominazione: << Finanziamenti una tantum agli IIAACCPP ed ai Comuni per interventi di recupero e di riqualificazione urbana >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 22.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 13.500 milioni per l' anno 1987.

Al predetto onere di lire 22.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 9 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Sul precitato capitolo 8424 viene, altresì, iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 4.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1986.