Legge regionale 29 aprile 1986 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2009

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

Art. 4

Zone di recupero - Contenuti ed elementi

I Comuni delimitano o - qualora vi abbiano già provveduto ai sensi ed agli effetti dell' articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 - adeguano le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, con l' osservanza delle disposizioni contenute nei successivi commi.

Nella delimitazione delle zone di recupero, i Comuni comprendono quelle parti del tessuto urbanistico ed edilizio caratterizzate da tutte o solo da alcune delle seguenti situazioni:

- precarie condizioni geologiche con la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico che richiedono interventi di consolidamento dell' abitato interessato;

- carenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero esigenza di potenziamento e riqualificazione di quelle esistenti nei centri abitati classificati zona omogenea A o zona omogenea B;

- particolari condizioni di degrado statico e funzionale ovvero insufficienti condizioni igienico - sanitarie del patrimonio edilizio interessato;

- particolari condizioni di degrado socio - economico con la presenza di fenomeni di abbandono, ovvero sotto - utilizzazione e/o sovraffollamento del patrimonio edilizio interessato.

La deliberazione del Consiglio comunale di adozione o di adeguamento delle zone di recupero è soggetta al solo controllo di legittimità ed è comunicata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.