﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 29 aprile 1986

      , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2009</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme regionali per agevolare gli interventi di  recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni  alla legge regionale 1 settembre 1982, n.  75.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Attuazione tramite occupazione</span></p><p style="text-align: justify;">Sono ammessi al  finanziamento  previsto  dal  precedente articolo 15 gli oneri sostenuti dai Comuni o per loro delega dagli     IIAACCPP     per l' esecuzione degli interventi di recupero in sostituzione dei proprietari degli  immobili  ai sensi dell' articolo 28, ottavo comma, della legge 5  agosto 1978, n.  457.</p><p style="text-align: justify;">I proventi del rimborso da parte dei proprietari - sia in unica  soluzione  che  in   forma   rateizzata   -   saranno reimpiegati dai Comuni o dagli     IIAACCPP     delegati per le medesime finalità previste dal precedente articolo 15.</p><p style="text-align: justify;">La restituzione da  parte  dei  proprietari  degli  oneri sostenuti  dal  Comune  può   avvenire   anche   in   forma rateizzata. In tale caso, la restituzione avviene:<p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>per coloro che hanno i requisiti prescritti per  accedere    ai benefici dell' edilizia agevolata, con le modalità di    tasso e durata previste dall' articolo 82, ultimo  comma,    della legge regionale  1  settembre  1982,  n.  75,  come    sostituito dall' articolo 31 della presente legge;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>per coloro che non  hanno i  requisiti  per  accedere  ai    benefici dell' edilizia  agevolata,  alle  condizioni  di    tasso previste dai decreti ministeriali emessi  ai  sensi    del Titolo  II  del   DL   6  settembre  1965,  n.  1022,    convertito in legge 1 novembre 1965, n.  1179 e successive    modifiche ed integrazioni, nonché in un periodo  fino  a    15 anni.</p></p><p style="text-align: justify;">I Comuni possono altresì,  in  cambio  della  proprietà dell' alloggio  da  recuperare,  costituire  un  diritto  di usufrutto, di uso o di abitazione in favore  del  precedente proprietario e del suo coniuge.</p></p></body></html>