Legge regionale 29 aprile 1986 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2009

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

Art. 15

Finanziamenti agli IIAACCPP ed ai Comuni

(1)

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli IIAACCPP finanziamenti una tantum, fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di recupero da attuarsi in regime di edilizia sovvenzionata, nonché per le finalità di cui alle lettere b) e d) del precedente articolo 13; i finanziamenti di cui alla lettera c) del succitato articolo 13 sono assegnati ai Comuni.

Il finanziamento può altresì essere concesso al Comune ed allo IACP anche per l' acquisto di aree od immobili da recuperare con finanziamenti diversi da quelli del presente articolo, ovvero, limitatamente ai Comuni, per finalità diverse dall' edilizia sovvenzionata.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 33/2015