Art. 23
Disposizioni agevolative del recupero
in regime agevolato e convenzionato
Gli interventi di recupero sono altresì ammessi a contributo anche nel caso di destinazione a scopi alloggiativi di immobili o vani che prima dell' intervento di recupero erano destinati ad altro uso.
È altresì consentito recuperare più unità immobiliari per ricavarne un' unica abitazione.
All'
articolo 4, primo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, le parole << ai sensi dell'
articolo 4, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457 >>, sono sostituite con le parole << ai sensi dell'
articolo 8, lettera g), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 >>.
Note:
1 Terzo comma abrogato da art. 52, comma 1, L. R. 37/1988
2 Parole soppresse al quarto comma da art. 52, comma 2, L. R. 37/1988
Art. 24
Riserva per i precedenti occupanti
In via generale, per gli alloggi recuperati dai Comuni e dagli IIAACCPP con contributi pubblici o con fondi propri, l' Assessore ai lavori pubblici può autorizzare, su richiesta dei Comuni stessi, la riserva in favore dei precedenti occupanti, purché in possesso dei requisiti per accedere all' edilizia agevolata.
Art. 25
Interventi di proprietari di più alloggi
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 53, comma 1, L. R. 37/1988
Art. 26
Riduzione degli oneri concessori
Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione all' interno dei piani di recupero delle opere di ristrutturazione urbanistica, di cui alla lettere e) dell'
articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta la corresponsione del contributo commisurato all' incidenza delle spese di urbanizzazione, da calcolarsi con l' applicazione dei coefficienti correttivi già previsti dalle deliberazioni comunali di cui all'
articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per tali tipi di interventi, ridotti della metà.
Note:
1 Parole aggiunte al secondo comma da art. 54, comma 1, L. R. 37/1988
2 Secondo comma abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991
3 Terzo comma abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991