Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2009

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
TITOLO II
 DISCIPLINA URBANISTICA DEL RECUPERO
CAPO I
 Zone di recupero
Art. 4
 Zone di recupero - Contenuti ed elementi
I Comuni delimitano o - qualora vi abbiano già provveduto ai sensi ed agli effetti dell' articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 - adeguano le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, con l' osservanza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
La deliberazione del Consiglio comunale di adozione o di adeguamento delle zone di recupero è soggetta al solo controllo di legittimità ed è comunicata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.
CAPO II
 Disciplina dei piani di recupero
Art. 8
 Formazione ed approvazione dei piani
di recupero di iniziativa dei privati
I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero rappresentanti, in base all' imponibile catastale, almeno il 50% del valore degli immobili interessati, possono presentare al Comune proposte di piani di recupero unitamente ad un atto d' obbligo unilaterale, disciplinante gli impegni connessi alla realizzazione del piano di recupero, ivi compresi quelli inerenti all' esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione urbana.
Con l' approvazione del piano di recupero è implicitamente attribuita ai proprietari proponenti la potestà espropriativa delle quote di proprietà immobiliare dei soggetti non aderenti, necessarie all' attuazione degli impegni realizzativi assunti con l' atto d' obbligo di cui al precedente comma. Tali interventi si considerano di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili.
I Comuni hanno facoltà di sostituirsi ai privati proponenti nell' acquisire, tramite esproprio ovvero in via bonaria, le quote di proprietà immobiliare dei soggetti non aderenti di cui al comma precedente, concorrendo così alla realizzazione del piano di recupero.
In sede di approvazione del piano dovranno essere fissati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni di cui ai commi precedenti.
La procedura espropriativa dovrà essere interrotta qualora intervenga l' adesione successiva dei proprietari inizialmente dissenzienti.
Art. 9
 Attuazione dei piani di recupero
L' approvazione da parte del Consiglio comunale dei progetti esecutivi degli interventi di preminente interesse pubblico di cui al punto c) del comma precedente, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell' intervento stesso e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
Limitatamente al punto d), di cui al precedete secondo comma, il Comune può diffidare i proprietari a dar corso agli interventi previsti con inizio degli stessi entro un termine non inferiore ad un anno e non superiore a due, limitatamente alle quote di proprietà immobiliare dei soggetti inadempienti.
In caso di inerzia dei proprietari delle unità minime di intervento nel dar corso alle opere previste dal piano di recupero, scaduto il termine all' uopo assegnato, il Comune predispone il progetto esecutivo dell' intervento in questione.
L' approvazione da parte del Consiglio comunale di tale progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell' intervento stesso e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
Tale deliberazione di approvazione dovrà essere notificata nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari degli immobili interessati dall' intervento, ai quali sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni, per manifestare la propria volontà di consorziarsi con il Comune, previa stipulazione di apposita convenzione, per la realizzazione dell' intervento stesso.
La stipulazione della convenzione di cui al comma precedente ha effetto interruttivo del procedimento espropriativo eventualmente avviato nei confronti della proprietà, o della quota di proprietà, del soggetto aderente.
All' attuazione degli interventi che non competono al Comune secondo quanto disposto dai precedenti commi, provvedono i proprietari degli immobili e del le aree, singoli o riuniti in consorzio.
I Comuni possono affidare mediante apposita convenzione la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la sistemazione urbana ai proprietari, singoli o riuniti in consorzio, che seguono gli interventi previsti dal piano di recupero.