Art. 5
Interventi ammessi in assenza di piano particolareggiato
o convenzione
Qualora gli strumenti urbanistici vigenti subordinino, nell' ambito delle zone di recupero, il rilascio della concessione od autorizzazione ad edificare alla formazione di un piano particolareggiato, sono consentiti, in assenza di tale piano, gli interventi indicati ai punti a), b), e c) dell'
articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che riguardino esclusivamente opere interne alle singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d' uso residenziali.
La disposizioni di cui al comma precedente trova applicazione pure nelle zone perimetrate ai sensi dell' articolo 21 delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale.
Per la realizzazione degli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia interessanti edifici costituiti da più alloggi, secondo quanto indicato nell' ultimo comma dell'
articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo rimanendo il mantenimento delle destinazioni d' uso residenziali, si prescinde dalla convenzione od atto d' obbligo unilaterale indicato nel medesimo comma.