Art. 40
Disposizioni transitorie
per la normativa tecnica ed i pareri
Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2, primo comma, lettera d), trovano applicazione per gli interventi per i quali l' ammissione a contributo od anticipazione viene deliberata dalla Giunta regionale posteriormente alla loro entrata in vigore.
Le Commissioni edilizie integrate comunali continuano ad operare fino alla costituzione dei Comitati tecnici provinciali per l' edilizia.
La disposizione di cui ai precedenti articoli 31 e 34 non si applica agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già intervenuto il provvedimento di liquidazione finale del contributo.