Art. 4
Zone di recupero - Contenuti ed elementi
I Comuni delimitano o - qualora vi abbiano giā provveduto ai sensi ed agli effetti dell'
articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 - adeguano le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, con l' osservanza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
Nella delimitazione delle zone di recupero, i Comuni comprendono quelle parti del tessuto urbanistico ed edilizio caratterizzate da tutte o solo da alcune delle seguenti situazioni:
- precarie condizioni geologiche con la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico che richiedono interventi di consolidamento dell' abitato interessato;
- carenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero esigenza di potenziamento e riqualificazione di quelle esistenti nei centri abitati classificati zona omogenea A o zona omogenea B;
- particolari condizioni di degrado statico e funzionale ovvero insufficienti condizioni igienico - sanitarie del patrimonio edilizio interessato;
- particolari condizioni di degrado socio - economico con la presenza di fenomeni di abbandono, ovvero sotto - utilizzazione e/o sovraffollamento del patrimonio edilizio interessato.
La deliberazione del Consiglio comunale di adozione o di adeguamento delle zone di recupero č soggetta al solo controllo di legittimitā ed č comunicata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.