<< Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese e degli IIAACCPP, l' alienazione degli alloggi deve intervenire, a pena di decadenza del provvedimento di concessione e conseguente restituzione delle quote di contributo od anticipazione erogate, entro 2 anni dall' ultimazione dei lavori.
Eventuali variazioni del termine di cui al comma precedente, che si rendono necessarie in relazione all' andamento del mercato immobiliare, vengono adottate dal Presidente della Giunta regionale con le modalità previste dal precedente articolo 8. >>.