Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2009

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Art. 33
In deroga a quanto previsto dall' articolo 92, ultimo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, i contributi di cui agli articoli 88, 89 e 90, nonché le anticipazioni di cui all' articolo 94 della medesima legge, possono essere concessi anche per interventi di edilizia agevolata i cui lavori all' atto della presentazione della domanda siano già iniziati ma non abbiano ancora raggiunto la fase di conclusione del grezzo, ovvero, per gli interventi di recupero, la metà dei lavori previsti dal progetto approvato.
Nei casi di cui al comma precedente, i massimali di spesa ammissibile a contributo od anticipazione sono ridotti alla metà.
La certificazione dello stato di avanzamento dei lavori è effettuata in via esclusiva dal Comune territorialmente competente.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 53, comma 1, L. R. 45/1993
2 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.