Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2009
Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Art. 25
Interventi di proprietari di pių alloggi
I proprietari di immobili compresi nei piani di recupero o piani particolareggiati che intendono recuperare uno o pių alloggi da assegnare in locazione o da vendere a soggetti aventi i requisiti per l' edilizia agevolata, sono equiparati - previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'
articolo 133, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75
, come modificato dall' articolo 35 della presente legge - alle imprese, secondo quanto previsto dall'
articolo 19 della citata legge regionale 1 settembre 1982, n. 75
.
(1)
Note:
1
Parole sostituite al primo comma da art. 53, comma 1, L. R. 37/1988