Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2009

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Art. 22
 Convenzioni con Istituti di credito
L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, con le modalità di cui all' articolo 115 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, apposite convenzioni con gli Istituti di credito, al fine di agevolare l' accesso al credito nonché per abbreviare i tempi di messa a disposizione dei finanziamenti per gli operatori ammessi a contributo.