Per gli interventi di edilizia convenzionata di recupero di immobili inseriti in piani di recupero, il tasso di cui all' articolo 82, ultimo comma, come sostituito dall' articolo 31 della presente legge, e le percentuali di cui all' articolo 94, secondo e ultimo comma, della
legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono ridotti di tre punti per le cooperative e di due punti per le imprese.