Art. 18
Attuazione tramite occupazione
Sono ammessi al finanziamento previsto dal precedente articolo 15 gli oneri sostenuti dai Comuni o per loro delega dagli IIAACCPP per l' esecuzione degli interventi di recupero in sostituzione dei proprietari degli immobili ai sensi dell'
articolo 28, ottavo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.
I proventi del rimborso da parte dei proprietari - sia in unica soluzione che in forma rateizzata - saranno reimpiegati dai Comuni o dagli IIAACCPP delegati per le medesime finalità previste dal precedente articolo 15.
La restituzione da parte dei proprietari degli oneri sostenuti dal Comune può avvenire anche in forma rateizzata. In tale caso, la restituzione avviene:
a) per coloro che hanno i requisiti prescritti per accedere ai benefici dell' edilizia agevolata, con le modalità di tasso e durata previste dall' articolo 82, ultimo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come sostituito dall' articolo 31 della presente legge;
b) per coloro che non hanno i requisiti per accedere ai benefici dell' edilizia agevolata, alle condizioni di tasso previste dai decreti ministeriali emessi ai sensi del Titolo II del DL 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1 novembre 1965, n. 1179 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in un periodo fino a 15 anni.
I Comuni possono altresì, in cambio della proprietà dell' alloggio da recuperare, costituire un diritto di usufrutto, di uso o di abitazione in favore del precedente proprietario e del suo coniuge.