Art. 17
Concessione ed erogazione dei finanziamenti
Nel caso di acquisto di aree o di immobili a cura dei Comuni e degli IIAACCPP ammesso al finanziamento di cui al precedente articolo 15, ovvero ad altre provvidenze regionali di edilizia sovvenzionata, l' emissione del provvedimento di concessione avviene sulla base della presentazione della relativa deliberazione dell' ente.
L' erogazione del finanziamento concesso, ai sensi del comma precedente, ha luogo a seguito della presentazione del relativo titolo di acquisizione della proprietà.
Note:
1 Parole soppresse al primo comma da art. 5, comma 68, L. R. 12/2009