Art. 11
Individuazione dei Comuni beneficiari
L' individuazione dei Comuni da ammettere ai benefici previsti dalla presente legge č deliberata dalla Giunta regionale.
L' individuazione di cui al comma precedente avviene fra i Comuni dotati di piani di recupero, sulla base di criteri di scelta oggettivi coerenti con gli indirizzi programmatici della Regione nel campo della pianificazione territoriale.
Ai fini del presente Titolo sono assimilati ai piani di recupero i piani particolareggiati relativi alle zone omogenee A.