All' interno del piano di recupero, ed in conformità alla disciplina dallo stesso prevista, i piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare di cui alla
legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le indicazioni delle aree effettuate ai sensi dell'
articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono ricomprendere anche edifici sui quali si intenda attuare il recupero edilizio.