Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 30/07/2009

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 27, abrogata da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
 Soggetti operatori
Note:
1 Parole soppresse al secondo comma da art. 70, comma 1, L. R. 18/1993
TITOLO II
 DISCIPLINA URBANISTICA DEL RECUPERO
CAPO I
 Zone di recupero
Art. 4
 Zone di recupero - Contenuti ed elementi
I Comuni delimitano o - qualora vi abbiano già provveduto ai sensi ed agli effetti dell' articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 - adeguano le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, con l' osservanza delle disposizioni contenute nei successivi commi.
La deliberazione del Consiglio comunale di adozione o di adeguamento delle zone di recupero è soggetta al solo controllo di legittimità ed è comunicata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.
CAPO II
 Disciplina dei piani di recupero
Art. 8
 Formazione ed approvazione dei piani
di recupero di iniziativa dei privati
I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero rappresentanti, in base all' imponibile catastale, almeno il 50% del valore degli immobili interessati, possono presentare al Comune proposte di piani di recupero unitamente ad un atto d' obbligo unilaterale, disciplinante gli impegni connessi alla realizzazione del piano di recupero, ivi compresi quelli inerenti all' esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione urbana.
Con l' approvazione del piano di recupero è implicitamente attribuita ai proprietari proponenti la potestà espropriativa delle quote di proprietà immobiliare dei soggetti non aderenti, necessarie all' attuazione degli impegni realizzativi assunti con l' atto d' obbligo di cui al precedente comma. Tali interventi si considerano di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili.
I Comuni hanno facoltà di sostituirsi ai privati proponenti nell' acquisire, tramite esproprio ovvero in via bonaria, le quote di proprietà immobiliare dei soggetti non aderenti di cui al comma precedente, concorrendo così alla realizzazione del piano di recupero.
In sede di approvazione del piano dovranno essere fissati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni di cui ai commi precedenti.
La procedura espropriativa dovrà essere interrotta qualora intervenga l' adesione successiva dei proprietari inizialmente dissenzienti.
Art. 9
 Attuazione dei piani di recupero
L' approvazione da parte del Consiglio comunale dei progetti esecutivi degli interventi di preminente interesse pubblico di cui al punto c) del comma precedente, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell' intervento stesso e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
Limitatamente al punto d), di cui al precedete secondo comma, il Comune può diffidare i proprietari a dar corso agli interventi previsti con inizio degli stessi entro un termine non inferiore ad un anno e non superiore a due, limitatamente alle quote di proprietà immobiliare dei soggetti inadempienti.
In caso di inerzia dei proprietari delle unità minime di intervento nel dar corso alle opere previste dal piano di recupero, scaduto il termine all' uopo assegnato, il Comune predispone il progetto esecutivo dell' intervento in questione.
L' approvazione da parte del Consiglio comunale di tale progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell' intervento stesso e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
Tale deliberazione di approvazione dovrà essere notificata nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari degli immobili interessati dall' intervento, ai quali sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni, per manifestare la propria volontà di consorziarsi con il Comune, previa stipulazione di apposita convenzione, per la realizzazione dell' intervento stesso.
La stipulazione della convenzione di cui al comma precedente ha effetto interruttivo del procedimento espropriativo eventualmente avviato nei confronti della proprietà, o della quota di proprietà, del soggetto aderente.
All' attuazione degli interventi che non competono al Comune secondo quanto disposto dai precedenti commi, provvedono i proprietari degli immobili e del le aree, singoli o riuniti in consorzio.
I Comuni possono affidare mediante apposita convenzione la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la sistemazione urbana ai proprietari, singoli o riuniti in consorzio, che seguono gli interventi previsti dal piano di recupero.
TITOLO III
 PROGRAMMAZIONE REGIONALE E COMUNALE
Art. 18
 Attuazione tramite occupazione
I proventi del rimborso da parte dei proprietari - sia in unica soluzione che in forma rateizzata - saranno reimpiegati dai Comuni o dagli IIAACCPP delegati per le medesime finalità previste dal precedente articolo 15.
I Comuni possono altresì, in cambio della proprietà dell' alloggio da recuperare, costituire un diritto di usufrutto, di uso o di abitazione in favore del precedente proprietario e del suo coniuge.
Art. 22
 Convenzioni con Istituti di credito
L' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, con le modalità di cui all' articolo 115 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, apposite convenzioni con gli Istituti di credito, al fine di agevolare l' accesso al credito nonché per abbreviare i tempi di messa a disposizione dei finanziamenti per gli operatori ammessi a contributo.
TITOLO IV
 NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE
DI DISPOSIZIONI VIGENTI TENDENTI AD
AGEVOLARE GLI INTERVENTI DI RECUPERO
URBANISTICO ED EDILIZIO
Art. 26
 Riduzione degli oneri concessori
Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione all' interno dei piani di recupero delle opere di ristrutturazione urbanistica, di cui alla lettere e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta la corresponsione del contributo commisurato all' incidenza delle spese di urbanizzazione, da calcolarsi con l' applicazione dei coefficienti correttivi già previsti dalle deliberazioni comunali di cui all' articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per tali tipi di interventi, ridotti della metà.
Note:
1 Parole aggiunte al secondo comma da art. 54, comma 1, L. R. 37/1988
2 Secondo comma abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991
3 Terzo comma abrogato da art. 141, comma 2, L. R. 52/1991
TITOLO V
 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE
1 SETTEMBRE 1982, N. 75
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 55, comma 1, L. R. 37/1988
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 55, comma 1, L. R. 37/1988
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo interpretato da art. 53, comma 1, L. R. 45/1993
2 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, L. R. 45/1993 , fermo restando il particolare regime transitorio previsto nel citato articolo .
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 19, L. R. 31/1995
TITOLO VI
 NORME FINALI
Art. 41
 
Gli oneri previsti dai punti 1), 2), 3) e 5) del primo comma del precedente articolo 3 fanno carico al capitolo 3153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986. Lo stanziamento del precitato capitolo viene elevato, in termini di competenza, di complessive lire 1.500 milioni, suddivise in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Per le finalità previste dal secondo comma del precedente articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986 viene istituito, al Titolo I - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IV - il capitolo 3173 con la denominazione: << Contributi una tantum ai Comuni per le spese relative alle prestazioni professionali connesse con l' elaborazione dei piani di recupero >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
All' onere complessivo di lire 3.500 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 9 - Partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).
Sui precitati capitoli 3153 e 3173 vengono, altresì, iscritti, in termini di cassa, gli stanziamenti di lire 500 milioni e, rispettivamente, di lire 1.000 milioni, ai quali si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1986.