Art. 27
Comitati tecnici provinciali per l' edilizia
Presso ogni Direzione provinciale dei lavori pubblici è istituito il Comitato tecnico provinciale per l' edilizia così composto:
- dal Direttore provinciale dei lavori pubblici in veste di presidente con facoltà di farsi sostituire da altro dipendente della medesima Direzione provinciale;
- da due dipendenti della Direzione provinciale dei lavori pubblici;
- da un ingegnere ed un architetto designati dai rispettivi ordini professionali.
Il Comitato dura in carica 5 anni.
Alle sedute del Comitato può essere invitato in veste consultiva, senza diritto di voto, il progettista.
Le funzioni di segreteria del Comitato vengono svolte da un funzionario della Direzione provinciale dei lavori pubblici.