Art. 2
La concessione dei finanziamenti e dei contributi di cui al precedente articolo 1 avrà luogo su presentazione alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali di apposita domanda, corredata dal programma delle attività e degli interventi e dal relativo preventivo di spesa.
L' erogazione avrà luogo secondo le modalità che saranno fissate nel provvedimento di concessione.