﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 22 aprile 1986

      , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2008</p><p style="text-align: justify;"><strong>Partecipazione   della    Regione    alla    costituzione dell' Istituto  di  studi  e  documentazione    sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale (  ISDEE   )  e  modifiche alla legge regionale 12 giugno  1975,  n.  31  e  successive modificazioni.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">L' autorizzazione  alla  partecipazione   della   Regione all' Istituto  di  studi  e  documentazione     sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale è  concessa  a condizione che siano riservate alla Regione la nomina della maggioranza dei  componenti  del  Consiglio    d' amministrazione,   ivi compreso il Presidente dell' Istituto.</p><p style="text-align: justify;">Il Collegio dei  revisori  dei  conti,  ivi  compreso  il Presidente,   è   nominato     dall' assemblea   dei   soci dell' Istituto.</p><p style="text-align: justify;">Ai fini della formalizzazione della partecipazione  della Regione, gli schemi dell' atto costitutivo e  dello  Statuto dell' Istituto sono preliminarmente approvati  dalla  Giunta regionale.</p></p></body></html>