﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 22 aprile 1986

      , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2008</p><p style="text-align: justify;"><strong>Partecipazione   della    Regione    alla    costituzione dell' Istituto  di  studi  e  documentazione    sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale (  ISDEE   )  e  modifiche alla legge regionale 12 giugno  1975,  n.  31  e  successive modificazioni.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina della legge da art. 8, comma 19, L. R. 1/2007</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Ai fini dell' acquisizione e  dell' organizzazione  delle conoscenze e dei dati concernenti realtà socio - economiche cui  la  Regione  è  interessata  nello  svolgimento  delle proprie   attività   istituzionali,   è   autorizzata   la partecipazione della Regione stessa, in  qualità  di  socio fondatore, alla  costituzione   dell' Istituto  di  studi  e documentazione   sull' Europa  comunitaria   e     l' Europa orientale ( ISDEE ).</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">L' autorizzazione  alla  partecipazione   della   Regione all' Istituto  di  studi  e  documentazione     sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale è  concessa  a condizione che siano riservate alla Regione la nomina della maggioranza dei  componenti  del  Consiglio    d' amministrazione,   ivi compreso il Presidente dell' Istituto.</p><p style="text-align: justify;">Il Collegio dei  revisori  dei  conti,  ivi  compreso  il Presidente,   è   nominato     dall' assemblea   dei   soci dell' Istituto.</p><p style="text-align: justify;">Ai fini della formalizzazione della partecipazione  della Regione, gli schemi dell' atto costitutivo e  dello  Statuto dell' Istituto sono preliminarmente approvati  dalla  Giunta regionale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">L' Amministrazione  regionale  è autorizzata  a  versare all' Istituto   di   studi   e  documentazione  sull' Europa comunitaria e l' Europa  orientale  (  ISDEE   ),  all' atto della sua costituzione,  quale  quota  del  patrimonio dell' Istituto, l' importo di lire 20 milioni,  nonché a  versare annualmente all' Istituto stesso la quota di associazione.</p><p style="text-align: justify;">Nel riconoscimento  del  preminente  interesse  regionale dell' attività   svolta     dall' Istituto   di   studi   e documentazione   sull' Europa  comunitaria   e     l' Europa orientale  (  ISDEE   ),   l' amministrazione  regionale  è autorizzata a concedere all' Istituto:<p style="text-align: justify;">a) un finanziamento annuale volto a sopperire alle spese  di    funzionamento, ivi comprese quelle relative all' acquisto    di attrezzature;</p><p style="text-align: justify;">b) un finanziamento annuale volto  a  sopperire  alle  spese    inerenti lo svolgimento dei  compiti  e  delle  attività    istituzionali con particolare  riguardo   all' attuazione    dei programmi di studio e di ricerca.</p></p><p style="text-align: justify;">L' ammontare dei finanziamenti suddetti viene annualmente determinato con la legge  di  bilancio,  tenendo  conto  del bilancio preventivo e dei programmi di attività per l' anno successivo, che a  tal  fine   l' Istituto  deve  presentare all' Amministrazione regionale entro il mese di  ottobre  di ciascun anno.</p><p style="text-align: justify;">I finanziamenti di cui ai precedenti commi sono  concessi con decreto del Presidente  della  Giunta  regionale  previa deliberazione  della  Giunta  medesima   e   contestualmente erogati, in via anticipata, in unica soluzione.</p><p style="text-align: justify;">È fatto obbligo all' Istituto di studi e  documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale di presentare all' Amministrazione regionale, entro il mese di  maggio  di ogni anno, in riferimento a ciascuno  dei  finanziamenti  di cui  al  presente  articolo,  il  rendiconto   delle   spese sostenute, nonché una dettagliata relazione illustrativa in ordine  al  programma  di  attività   attuato   nel   corso dell' anno precedente.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5 bis.</span> I finanziamenti di cui ai precedenti commi possono essere concessi, con le medesime modalità, al Centro di Servizi e Documentazione per la Cooperazione Economica Internazionale - Informest una volta concluso il processo, previsto dai commi 19 e 20 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), di trasferimento, di integrazione e di coordinamento delle attività svolte dall'Istituto.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 25, L. R. 30/2007</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La Giunta regionale, anche  su  richiesta  del  Consiglio regionale,  potrà  affidare   all' Istituto  di   studi   e documentazione   sull' Europa  comunitaria  e   sull' Europa orientale specifici incarichi di  ricerca  ed  analisi,  per l' approfondimento  di  particolari  tematiche  relative  ad aspetti socio - economici dei  Paesi   dell' area  danubiano - balcanica, nonché relative a settori di  attività  e  di intervento della Comunità Economica Europea cui la  Regione possa interessata.</p></p><a name="art5"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   5</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale  12 giugno 1975, n.  31, come sostituto dall' articolo 15  della legge regionale 29 gennaio 1983,  n.  14,  è  soppressa  la lettera e).</p><p style="text-align: justify;">La disposizione di cui al  precedente  comma  ha  effetto dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto del  Presidente  della  Giunta  regionale  con   cui   viene riconosciuta  la  personalità  giuridica  ed  approvato  lo Statuto     dell' Istituto   di   studi   e   documentazione sull' Europa   comunitaria   e     sull' Europa    orientale ( ISDEE ).</p><p style="text-align: justify;">Alla stessa data l' Istituto di  studi  e  documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale  (  ISDEE   ) subentra nei rapporti giuridici derivanti dall' applicazione delle vigenti leggi regionali in capo all' Istituto di studi e documentazione sull' est europeo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal primo comma del  precedente articolo 3, limitatamente all' onere per il versamento della quota   del   patrimonio     dell' Istituto   di   studi   e documentazione   sull' Europa  comunitaria   e     l' Europa orientale (  ISDEE   ), e dalla lettera a) del secondo comma dell' articolo medesimo, viene  istituito,  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno  finanziario  1986,  al Titolo I - Sezione V - Rubrica n.  2  -  Segreteria generale - Categoria VI - il capitolo 323 con  la  denominazione:  &lt;&lt;  Versamento   all' Istituto   di   studi   e   documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale  (  ISDEE   ) della quota del patrimonio,  nonché  finanziamento  annuale all' Istituto medesimo, per le spese di  funzionamento,  ivi comprese quelle relative all' acquisto di attrezzature  &gt;&gt;  e con lo stanziamento complessivo, in termini  di  competenza, di lire 970  milioni,  suddivisi  in  ragione  di  lire  230 milioni per l' anno 1986 e di lire 370 milioni per  ciascuno degli anni 1987 e 1988.</p><p style="text-align: justify;">L' onere,  previsto  dal  primo  comma   del   precedente articolo 3, riguardante il versamento annuale  all' Istituto medesimo della quota di associazione, fa carico al  capitolo 259 dello stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1986-1988  e  del  bilancio  per l' anno  1986,  il  cui  stanziamento  presenta  sufficiente disponibilità.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal secondo comma, lettera  b), del precedente articolo 3, viene istituito, nello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per   l' anno  1986,  al  Titolo  I - Sezione V - Rubrica n.  2 - Segreteria generale - Categoria IV, il capitolo 324 con la denominazione:  &lt;&lt;   Finanziamento annuale all' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale (  ISDEE   ) per le  spese inerenti allo svolgimento  dei  compiti  e  delle  attività istituzionali, con particolare riguardo all' attuazione  dei programmi di studio e di ricerca  &gt;&gt;, e con  lo  stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire  80  milioni, suddivisi in ragione di lire 20 milioni per l' anno  1986  e di lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.</p><p style="text-align: justify;">All' onere complessivo  previsto  dai  precedenti  commi, pari  a   lire   1.050   milioni,   si   provvede   mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo  globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di  previsione (Rubrica n.  3 - Partita n.  1 - dell' elenco n.  4 allegato ai bilanci medesimi).</p><p style="text-align: justify;">Sui precitati  capitoli  323  e  324  vengono,  altresì, iscritti in termini di cassa, gli stanziamenti di  lire  230 milioni e, rispettivamente, di lire 20 milioni, ai quali  si fa  fronte  mediante  prelevamento,  di  pari  importo,  dal capitolo 1980 &lt;&lt;  Fondo  riserva  di  cassa  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio per l' anno  finanziario 1986.</p><p style="text-align: justify;">Ai sensi  dell' articolo  2,  primo  comma,  della  legge regionale 20 gennaio 1982, n.  10, i capitoli 323 e 324, con i relativi stanziamenti, vengono riportati nell' elenco n.  1 allegato ai predetti bilanci.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per gli oneri previsti dalla lettera g) del  primo  comma dell' articolo 1 della legge regionale 12  giugno  1975,  n. 31, aggiunta con il precedente articolo 5,  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986,  viene  istituito al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n.  2 - Presidenza  della Giunta regionale - Segreteria generale - Categoria IV  -  il capitolo 326 con  la  denominazione:  &lt;&lt;   Sovvenzione  annua all' Istituto  per  gli  incontri  culturali   mitteleuropei ( ICM  ) di Gorizia  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire  350  milioni,  suddiviso  in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1986 e di  lire  100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.</p><p style="text-align: justify;">Al predetto onere complessivo di lire 350 milioni  si  fa fronte come segue:<p style="text-align: justify;">- per lire 150 milioni, relative  all' anno  1986,  mediante   storno, di pari importo, dal capitolo 6891 dello stato  di   previsione della spesa del bilancio  pluriennale  per  gli   anni 1986-1988 e del bilancio  per   l' anno  1986:  detto   importo corrisponde a parte della quota non utilizzata  al   31 dicembre 1985 e trasferita, ai sensi dell' articolo  6,   secondo comma, della legge regionale 20 gennaio  1982,  n.   10, con decreto dell' Assessore alle finanze n.  2/Rag. dd.   16 gennaio 1986;</p><p style="text-align: justify;">- per le restanti lire 200 milioni (100 milioni per ciascuno   degli anni 1987 e 1988) mediante storno, di pari  importo,   dal capitolo 6995 del precitato stato di previsione.</p></p><p style="text-align: justify;">Ai sensi  dell' articolo  2,  primo  comma,  della  legge regionale 20  gennaio  1982,  n.  10,  lo  stanziamento  del precitato capitolo 326 viene riportato   nell' elenco  n.  1 allegato ai bilanci predetti.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 326 viene, altresì,  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni,  cui si fa fronte mediante prelevamento,  di  pari  importo,  dal capitolo 1980 &lt;&lt;  Fondo riserva di cassa  &gt;&gt;  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></body></html>