Legge regionale 22 aprile 1986, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2008

Partecipazione della Regione alla costituzione dell' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ) e modifiche alla legge regionale 12 giugno 1975, n. 31 e successive modificazioni.
Art. 3
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a versare all' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ), all' atto della sua costituzione, quale quota del patrimonio dell' Istituto, l' importo di lire 20 milioni, nonché a versare annualmente all' Istituto stesso la quota di associazione.
Nel riconoscimento del preminente interesse regionale dell' attività svolta dall' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale ( ISDEE ), l' amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Istituto:
a) un finanziamento annuale volto a sopperire alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle relative all' acquisto di attrezzature;
b) un finanziamento annuale volto a sopperire alle spese inerenti lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali con particolare riguardo all' attuazione dei programmi di studio e di ricerca.

L' ammontare dei finanziamenti suddetti viene annualmente determinato con la legge di bilancio, tenendo conto del bilancio preventivo e dei programmi di attività per l' anno successivo, che a tal fine l' Istituto deve presentare all' Amministrazione regionale entro il mese di ottobre di ciascun anno.
I finanziamenti di cui ai precedenti commi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima e contestualmente erogati, in via anticipata, in unica soluzione.
È fatto obbligo all' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale di presentare all' Amministrazione regionale, entro il mese di maggio di ogni anno, in riferimento a ciascuno dei finanziamenti di cui al presente articolo, il rendiconto delle spese sostenute, nonché una dettagliata relazione illustrativa in ordine al programma di attività attuato nel corso dell' anno precedente.
Note:
1 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 25, L. R. 30/2007