Art. 2
L' autorizzazione alla partecipazione della Regione all' Istituto di studi e documentazione sull' Europa comunitaria e l' Europa orientale è concessa a condizione che siano riservate alla Regione la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio d' amministrazione, ivi compreso il Presidente dell' Istituto.
Il Collegio dei revisori dei conti, ivi compreso il Presidente, è nominato dall' assemblea dei soci dell' Istituto.
Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, gli schemi dell' atto costitutivo e dello Statuto dell' Istituto sono preliminarmente approvati dalla Giunta regionale.