﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 24 febbraio 1986

      , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 19/10/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>Ulteriori  disposizioni  in  materia  di  rientro   degli emigranti  e  di  ultimazione  dei  lavori,  ai  fini  della conservazione dei contributi previsti dalle leggi  regionali 20 giugno 1977, n.  30 e 23 dicembre  1977,  n.  63  e  loro successive modifiche ed integrazioni.</strong></p><a name="art1"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.   1</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 40, comma 6, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le disposizioni previste dall' articolo  47  della  legge regionale 18 dicembre 1984, n.  53 sono estese  ai  soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n.  30 e 23 dicembre 1977, n.  63 e  successive modificazioni ed integrazioni che, anteriormente  alla  data di entrata in vigore della  presente  legge,  siano  incorsi nella decadenza  dai  contributi  per  inutile  decorso  del termine di ultimazione dei lavori.</p><p style="text-align: justify;">Ai fini della riammissione  ai  contributi  regionali,  i termini per la presentazione delle domande di cui al sesto e settimo  comma   dell' articolo  47   sono   riaperti,   con decorrenza dalla data di entrata in  vigore  della  presente legge,  per  90  giorni:  il  termine   di   un   anno   per l' esecuzione dei  lavori  di  cui   all' ottavo  comma  del medesimo articolo 47 è prorogato al 31 dicembre 1986.</p><p style="text-align: justify;">Alla   richiesta   di   riammissione   possono   altresì provvedere i successori  per  causa  di  morte  del  diretto beneficiario del contributo.</p><p style="text-align: justify;">Sono  fatte  salve  le   domande   di   riammissione   ai contributi, ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 18  dicembre  1984,  n.  53,  eventualmente  presentati  dai soggetti legittimati anche ai  sensi  del  comma  precedente oltre i termini utili fissati nel richiamato articolo 47; le domande già respinte  per  ragioni  di  tardività  possono essere ripresentate entro i termini  di  cui  al  precedente secondo comma.</p><p style="text-align: justify;">In caso di decesso dell' aspirante alla riammissione  dei contributi regionali dopo la  presentazione  della  relativa domanda, il procedimento può essere riassunto  da  uno  dei successori per causa di morte entro 90 giorni  dal  decesso. In tal caso il termine per l' esecuzione dei lavori  di  cui all' articolo 47, ottavo comma,  della  legge  regionale  18 dicembre 1984, n.  53 è stabilito in un  anno  a  decorrere dalla data di riassunzione della domanda di riammissione.</p><p style="text-align: justify;">Sono fatte salve le domande di riammissione eventualmente presentate dai successori per causa di  morte  anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></body></html>