Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 3
 Provvidenze a favore di aziende e di infrastrutture
agricole danneggiate da calamità naturali
Per il finanziamento, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera b) della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno finanziario 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per il finanziamento, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno finanziario 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1990.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per il finanziamento, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno finanziario 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 100 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7446 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Art. 4
 Finanziamenti all' Ente regionale per lo sviluppo
dell' agricoltura del Friuli - Venezia Giulia ( ERSA )
a favore di cooperative agricole
Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982 n. 9, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1986 e di lire 500 milioni per l' anno 1987, da utilizzare per la concessione da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, di finanziamenti straordinari a favore di cooperative agricole - ivi comprese le cooperative di altre categorie che esercitano anche attività nel settore dell' agricoltura - loro consorzi, consorzi di bonifica ed associazioni provinciali degli allevatori.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7563 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Il rimborso dell' anticipazione prevista dal presente articolo affluirà al capitolo 915 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7450 del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1986 e di lire 300 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7451 del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Note:
1 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 74, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.