Art. 8
Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
Per le finalitā previste dall'
articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l'
articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l'
articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l'
art. 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, č autorizzato, nell' anno 1986, l' ulteriore limite d' impegno di lire 4.000 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1995.
L' onere di lire 12.000 milioni corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1986 al 1988, fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.