Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).
Art. 49
 Strutture sanitarie
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 20.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata con il primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, viene modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, e lire 10.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7630 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.