Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).
Art. 44
 Infrastrutture di trasporto
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 4.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, con il primo comma dell' articolo 42 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1986, autorizzata con il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 39, deve intendersi autorizzata per l' anno 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 9.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata, con il terzo comma dell' articolo 43 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 3.000 milioni per l' anno 1987 e lire 6.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 26.000 milioni per gli anni 1986 e 1987, autorizzata con il primo comma dell' articolo 24 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, viene modificata in lire 10.000 milioni per l' anno 1986, lire 13.000 milioni per l' anno 1987 e lire 3.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.