Legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1986).
Art. 12
 Miniera di Raibl
Il contributo sarā comunque calcolato in modo che il cumulo con le agevolazioni statali eventualmente giā concesse per le stesse finalitā non superi il limite fissato dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 25 ottobre 1984, << Limite del cumulo delle agevolazioni concesse alle attivitā minerarie >>.
La concessione del contributo di cui al primo comma del presente articolo sarā comunque subordinata alla presentazione da parte dell' azienda di un dettagliato programma di ricerca inquadrato nel piano di coltivazione della miniera, da cui risultino i possibili effetti degli investimenti sui livelli e strutture occupazionali e produttive.
Per le finalitā previste dai precedenti commi č autorizzata la spesa complessiva di lire 3.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.
Il predetto onere di lire 3.600 milioni fa carico al capitolo 7939 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.