Art. 40
Consorzi di bonifica montana
Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l' anno 1986.
Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 5872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.
Per far fronte all' assunzione dei maggiori oneri a carico dell' Amministrazione regionale connessi all' attuazione dell'
articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 34, relativamente alle progettazioni di strade di servizi forestale già assolte dalle Comunità montane e dai Consorzi per l' ufficio di economia e bonifica montana, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1986.
Alla liquidazione delle relative spese si provvederà ad avvenuta approvazione dei progetti da parte dell' Amministrazione regionale.
Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6195 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986.