Legge regionale 22 gennaio 1986 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010
Proroghe con modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 53, 31 ottobre 1977, n. 58, 7 giugno 1979, n. 24 e 7 maggio 1982, n. 30, recanti norme di organizzazione della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, nonché modifica alle leggi regionali 5 agosto 1975, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e 9 dicembre 1982, n. 81.
Art. 1
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 2
All' articolo 79, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse le parole: << appartenenti alla qualifica di consigliere, segretario o coadiutore >>.
(2)
Note:1 Parole sostituite al secondo comma da art. 11, primo comma, L. R. 22/1986
2 Primo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3 Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4 Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5 Quarto comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6 Quinto comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 3
Il numero massimo di ventisei unità previsto al secondo comma dell' articolo unico della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, come sostituito dall' articolo 49 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, è elevato a trenta unità.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1 gennaio 1986.