Legge regionale 22 gennaio 1986 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Proroghe con modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 53, 31 ottobre 1977, n. 58, 7 giugno 1979, n. 24 e 7 maggio 1982, n. 30, recanti norme di organizzazione della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, nonché modifica alle leggi regionali 5 agosto 1975, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e 9 dicembre 1982, n. 81.

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 2

All' articolo 79, secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppresse le parole: << appartenenti alla qualifica di consigliere, segretario o coadiutore >>.

(2)

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 11, primo comma, L. R. 22/1986

Primo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Quarto comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Quinto comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 3

Il numero massimo di ventisei unità previsto al secondo comma dell' articolo unico della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, come sostituito dall' articolo 49 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, è elevato a trenta unità.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dal 1 gennaio 1986.