Art. 7
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad integrare fino al 98% della spesa ammissibile l' ammontare di contributi già assegnati ai soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 5 per opere di realizzazione degli impianti di risalita e relative pertinenze e piste da sci, di discesa e di fondo, non ancora ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge.
La spesa ammissibile può essere rideterminata tenendo conto del maggior costo dei lavori non ancora eseguiti alla data di presentazione della domanda. A tale fine i soggetti interessati potranno presentare domanda alla Direzione del commercio e del turismo entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni.