Art. 6
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilirà direttive e criteri in ordine alla concessione della sovvenzione di cui all' articolo 5, fermo restando che la concessione stessa, come pure l' integrazione di cui al successivo articolo 7, è subordinata all' assunzione da parte degli interessati, con proposta irrevocabile ai sensi dell'
articolo 1329 del codice civile, dell' obbligo di cedere gli impianti e le relative pertinenze alla società di cui all' articolo 1 ad un prezzo pari al valore degli impianti e relative pertinenze quale verrà determinato con perizia estimativa.
La società di cui all' articolo 1 della presente legge rimborserà all' Amministrazione regionale l' importo della sovvenzione di cui al precedente articolo 5, mediante assegnazione di azioni di pari valore.
La forma di rimborso prevista dal precedente comma si applica - limitatamente alle quote riferibili agli anni per i quali permane ancora il vincolo di destinazione degli impianti in conformità alla vigente legislazione in materia - anche in relazione agli importi dei contributi concessi ai sensi del primo comma del successivo articolo 7, nonché della
legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, agli enti ed alle società di cui al primo comma del precedente articolo 5.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 72, comma 1, L. R. 19/1987
2 Secondo comma interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 33/1990
3 Terzo comma interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 33/1990