Art. 1
In considerazione della rilevanza economica ed occupazionale che assumono per il Friuli - Venezia Giulia le iniziative turistiche, l' Amministrazione regionale č autorizzata a prendere l' iniziativa della costituzione, ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 2458 del codice civile, di una societā per azioni avente lo scopo di concorrere, nel quadro della politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo turistico delle aree montane della regione Friuli - Venezia Giulia.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 129, L. R. 1/2005
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 103, L. R. 22/2007
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 1, L. R. 17/2011