Art. 2
Per la realizzazione di dette opere si fa riferimento alle norme contenute negli articoli 1 e 2 della
legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, per interventi di sistemazione dei bacini idrografici, mediante la predisposizione di programmi pluriennali di intervento.
La prosecuzione o il completamento di opere di sistemazione idraulico - forestale sarą eseguito dagli enti o dagli uffici che hanno redatto i relativi progetti gią approvati.
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 24/1986
2 Primo comma sostituito da art. 11, comma 7, L. R. 13/1998
3 Primo comma abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002