Legge regionale 23 agosto 1985 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

Art. 2

(1)(2)(3)

La Giunta regionale, sulla base degli accertamenti effettuati dalla direzione regionale dell' agricoltura, delibera la richiesta allo Stato di dichiarazione dell' esistenza di eccezionale calamità od avversità atmosferica nonché la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione delle provvidenze da applicare fra quelle previste dall' articolo 1, secondo e terzo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sulla base di tale deliberazione il Presidente della Giunta regionale emana il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 32/1988

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.