Legge regionale 23 agosto 1985 , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.

Art. 18

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Per il finanziamento, ai sensi del precedente articolo 4, primo comma, degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' anno finanziario 1985 un limite d' impegno di lire 50 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7513 con la denominazione: << Concessione di contributi annui costanti pari a lire 8 per ogni 100 lire di capitale dato a prestito e di concorso negli interessi sui prestiti ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987.

Sul precitato capitolo 7513 viene, altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25 milioni.

Per il finanziamento, ai sensi del precedente articolo 4, primo comma, degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è autorizzato nell' anno finanziario 1985 un limite d' impegno di lire 250 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7514 con la denominazione: << Concorso negli interessi sui prestiti ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987.

Sul precitato capitolo 7514 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 125 milioni.

Per il finanziamento, ai sensi del precedente articolo 4, primo comma, degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell' anno finanziario 1985 un limite di impegno di lire 30 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994.

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Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7515 con la denominazione: << Concessione di contributi annui costanti negli interessi sui mutui, ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981 n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 90 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987.

Sul precitato capitolo 7515 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 15 milioni.

Per il finanziamento, ai sensi del precedente articolo 4, primo comma, degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7522 con la denominazione: << Concessione di contributi una tantum a titolo di pronto intervento a favore di aziende agricole e interventi diretti al ricovero, alla cura ed all' alimentazione del bestiame ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1985.

Sul precitato capitolo 7522 viene, altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni per l' anno 1985.

Per il finanziamento, ai sensi del precedente articolo 4, primo comma, degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, lettere b) e d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2.450 milioni per l' anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7516 con la denominazione: << Concessione di contributi in conto capitale a favore delle aziende agricole, ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettere b) e d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.450 milioni per l' anno 1985.

Sul precitato capitolo 7516 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.700 milioni.

Per il finanziamento, ai sensi del precedente articolo 4, secondo comma, degli interventi previsti dall' articolo 1, terzo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7517 con la denominazione: << Finanziamenti per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni (Fondi regionali) >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1985.

Sul precitato capitolo 7517 viene, altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni.

Per il finanziamento, ai sensi del precedente articolo 4, secondo comma, degli interventi previsti dall' articolo 1, terzo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7518 con la denominazione: << Finanziamenti per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni (Fondi regionali) >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1985.

Sul precitato capitolo 7518 viene, altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25 milioni.

Per le finalità previste dal precedente articolo 7, è autorizzato, nell' anno finanziario 1985, un limite di impegno di lire 30 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7519 con la denominazione: << Concorso negli interessi sui prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale concessi da Istituti esercenti il credito agrario alle associazioni dei produttori riconosciute ed alle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli che abbiano subito una riduzione di conferimenti non inferiore al 35% a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 90 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987.

Sul precitato capitolo 7519 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 15 milioni.

Per le finalità previste dal precedente articolo 9, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7520 con la denominazione: << Contributi in conto capitale a favore delle associazioni dei produttori riconosciute e delle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché delle cooperative di servizi il cui corpo sociale sia costituito prevalentemente da coltivatori diretti >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1985.

Sul precitato capitolo 7520 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25 milioni.

Per le finalità previste dal precedente articolo 10, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1985.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7521 con la denominazione: << Finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale secondo le disposizioni di cui al terzo comma dell' articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1985.

Sul precitato capitolo 7521 viene, altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni.

All' onere complessivo di lire 4.080 milioni (3.360 milioni per l' anno 1985 e lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987) si fa fronte come segue:

- per quanto concerne l' anno 1985 si provvede:

a) per lire 2.800 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e del bilancio per l' anno 1985;

b) per lire 300 milioni, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7250 del precitato stato di previsione;

c) per le restanti lire 260 milioni, mediante utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota, di pari importo, dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1984 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1984, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1991 del 26 aprile 1985;

- per quanto concerne gli anni 1986 e 1987 si provvede mediante storno, di pari importi, dal capitolo 1954 << Fondo di riserva per le spese impreviste >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni successivi al 1987 dei limiti previsti dai precedenti commi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

All' onere complessivo di lire 2.180 milioni, in termini di cassa, si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1985.

Note:

Decimo comma sostituito da art. 62, primo comma, L. R. 5/1986 con effetto, ex articolo 64 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.