﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 23 agosto 1985

      , n. 45 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998</p><p style="text-align: justify;"><strong>Nuove  norme  per  gli  interventi  diretti  alla  pronta ripresa  delle  aziende  e  delle  infrastrutture   agricole danneggiate  da   calamità   naturali   o   da   avversità atmosferiche di carattere eccezionale.</strong></p>Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">In  caso  di   calamità   naturali   o   di   avversità atmosferiche di  carattere  eccezionale   l' Amministrazione regionale è autorizzata, al fine di intervenire prontamente per la ripresa delle aziende agricole e  per  il  ripristino delle infrastrutture agricole e  delle  opere  pubbliche  di bonifica,  ad  anticipare  le  provvidenze  previste   dalla legislazione statale.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">La  Giunta  regionale,  sulla  base  degli   accertamenti effettuati  dalla  direzione  regionale   dell' agricoltura, delibera  la   richiesta   allo   Stato   di   dichiarazione dell' esistenza  di  eccezionale  calamità  od   avversità atmosferica  nonché   la   delimitazione   del   territorio danneggiato  e  la  specificazione  delle   provvidenze   da applicare fra quelle previste dall' articolo  1,  secondo  e terzo  comma,  della  legge  15  ottobre  1981,  n.  590   e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;">Sulla base di  tale  deliberazione  il  Presidente  della Giunta regionale emana il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 32/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Le conseguenze dannose di più eventi calamitosi  che  si verifichino  nella  medesima  annata  agraria  ed  a   breve distanza di tempo nello stesso comprensorio si sommano,  sia gli effetti della richiesta di dichiarazione di  eccezionale calamità od avversità atmosferica sia agli  effetti  della concessione -  a  favore  della  medesima  azienda  -  delle provvidenze.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">La Regione può anticipare il  concorso  negli  interessi sui prestiti e sui  mutui  nonché  i  contributi  in  conto capitale di cui all' articolo 1, secondo comma, lettere  a), b), c) e d) della legge 15 ottobre 1981, n.  590 e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;">Giusta quanto previsto dal terzo comma  dell' articolo  1 della legge 15  ottobre  1981,  n.  590,  la  Regione  può, altresì, anticipare i fondi occorrenti  per  il  ripristino delle opere indicate alle  lettere  a)  e  b)  del  medesimo comma.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(4)</span><span style="">(5)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Le domande per il conseguimento da  parte  delle  aziende agricole delle provvidenze di cui alla presente legge devono essere presentate, entro 60 giorni dalla  pubblicazione  sul Bollettino  Ufficiale  della   Regione   del   decreto   del Presidente della  Giunta  regionale  di  cui  al  precedente articolo 2, agli Ispettorati provinciali   dell' agricoltura dipendenti dalla Direzione regionale dell' agricoltura.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Gli  Ispettorati  richiederanno  la  presentazione  della documentazione a corredo necessaria per l' istruttoria delle singole domande.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 12/1989</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, comma 2, L. R. 12/1989</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 210, L. R. 5/1994</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Per conseguire le provvidenze per la ricostruzione ed  il ripristino delle strutture fondiarie e per la ricostituzione delle  scorte  di  cui  al  primo  ed    all' ultimo   comma dell' articolo 1 della legge 21  luglio  1960,  n.  739,  le domande di contributo possono essere presentate anche  prima della pubblicazione del decreto di cui al  primo  comma  del precedente articolo  5  ai  fini   dell' applicazione  delle disposizioni di cui all' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n.  42, come modificate dalla legge regionale 25 giugno 1981, n.  39.</p><p style="text-align: justify;">Si prescinde comunque dall' autorizzazione provvisoria di cui al citato articolo 4 della  legge  regionale  18  agosto 1980, n.  42, quando la spesa  per  la  riparazione  e/o  il ripristino delle strutture fondiarie non supera   l' importo di lire 30 milioni.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 68/1988</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Alle associazioni dei produttori agricoli riconosciute  e alle cooperative agricole  e  loro consorzi  che  gestiscono impianti  per  la  raccolta,  lavorazione,   trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli  e  zootecnici ove, per effetto dei danni riportati dalle aziende  agricole degli associati  a  causa  di  avversità  atmosferiche  e/o calamità naturali considerate  dalla  Giunta  regionale  ai sensi del precedente articolo  1,  subiscano  rispetto  alla media del biennio precedente una riduzione  di  conferimenti non inferiore al 35%, possono essere concessi  -  applicando le disposizioni previste dall' articolo  2  della  legge  14 febbraio 1964, n.  38 e successive modifiche ed integrazioni -  concorsi  negli  interessi   sui   prestiti   agrari   ad ammortamento quinquennale  contratti  per  far  fronte  alle spese di gestione e limitatamente alla parte di dette  spese non finanziate con prestito di conduzione agevolato ai sensi della vigente legislazione regionale e/o statale.</p><p style="text-align: justify;">Il tasso a carico dei beneficiari sarà quello  stabilito dallo  Stato  per   le   analoghe   operazioni   a   termini dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge  15 ottobre  1981,  n.  590,  riguardanti  coltivatori  diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Ai prestiti  agrari  posti  in  essere  a  termini  della presente legge si applicano le norme e le garanzie  previste per le operazioni creditizie di cui all' articolo 1, secondo comma, lettere b) e c), della legge 15 ottobre 1981, n.  590 e successive modificazioni.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Possono beneficiare delle provvidenze contributive di cui all' articolo 1, secondo comma, lettera d), della  legge  15 ottobre  1981,  n.  590  e   successive   modificazioni   ed integrazioni, nella misura prevista per le piccole  aziende, anche le  associazioni  dei  produttori  riconosciute  e  le cooperative agricole  ed  i  loro  consorzi  che  gestiscono impianti  per  la  raccolta,  lavorazione,   trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli  e  zootecnici nonché le cooperative di servizi il cui scopo  sociale  sia costituito prevalentemente da coltivatori diretti.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>Per il ripristino delle strade classificate vicinali le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono concedere le provvidenze previste dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Articolo sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 24/2006</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Tutte  le  agevolazioni  contributive  e  creditizie  e/o previste dalla presente legge si estendono anche per i danni alle coltivazioni pioppicole.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><a name="art12"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  12</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Tutte le provvidenze concesse  ai  sensi  della  presente legge sono rese pubbliche mediante il  Bollettino  Ufficiale della Regione e l' affissione all' albo pretorio del  Comune per la durata di 15 giorni.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Tutti gli articoli  della  legge  regionale  29  dicembre 1965, n.  33, come modificata dalle leggi regionali 8 giugno 1970, n.  22 e 23 novembre 1970,  n.  40, sono  abrogati, ad eccezione  degli articoli 2 e 2 bis. Sono  altresì abrogati tutti  gli  articoli della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67, ad eccezione degli articoli 7, 8 e 9.</p><p style="text-align: justify;">Le norme abrogate continuato tuttavia ad  applicarsi  per le  avversità  atmosferiche   e   le   calamità   naturali verificatesi sino  alla data  di  entrata  in  vigore  della presente legge.</p><p style="text-align: justify;">È applicabile agli interventi  previsti  dalla  presente legge    la    procedura    agevolativa    riguardante    la semplificazione della documentazione di cui all' articolo 10 della legge regionale 3 settembre 1984, n.  48.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Le  somme  assegnate  dallo  Stato  per  le   provvidenze previste dall' articolo 1 della legge 15  ottobre  1981,  n. 590 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  saranno destinate   a   reintegrare   le   anticipazioni    concesse dall' Amministrazione  regionale  ai  sensi  della  presente legge.</p><p style="text-align: justify;">In  caso  di  mancato  o  minore   riconoscimento   della eccezionalità dell' evento calamitoso da parte dello Stato, le spese anticipate dalla Regione faranno carico al bilancio regionale.</p><p style="text-align: justify;">Analogamente,  faranno  carico  al   bilancio   regionale eventuali  somme  anticipate   eccedenti   le   assegnazioni disposte dallo Stato in applicazione dell' articolo 1  della legge 15 ottobre 1981, n.  590 e successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;">Faranno comunque carico al bilancio  regionale  le  spese per   l' applicazione   delle   provvidenze   previste   dai precedenti articoli 7, 9 e 10.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Le domande ricevute a  termini   dell' articolo  5  della presente legge, in ordine alle quali non siano stati  ancora adottati  provvedimenti  concessivi  a  carico   dei   fondi regionali stanziati ai sensi del precedente articolo 4, sono comunque  considerate  valide  ai  fini   dell' utilizzo  di assegnazioni che nel frattempo vengano disposte dallo  Stato per le medesime finalità ai sensi della  legge  15  ottobre 1981, n.  590 e successive modificazioni ed integrazioni.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 42, primo comma, L. R. 33/1986</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Allo  scopo  di  diminuire  i   danni   provocati   dalle avversità  atmosferiche,  con  particolare  riguardo   alle grandinate, mediante l' attuazione  della  difesa  attiva  e passiva delle produzioni agricole intensive o  pregiate,  ai Consorzi di produzione agricoli, di  cui   all' articolo  10 della legge 15 ottobre 1981, n.  590, può essere concesso un contributo a copertura della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, dedotto il  concorso  dello Stato e il contributo dei consorziati fissato  nella  misura minima del 2% del valore della produzione annua denunciata.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Gli Ispettori provinciali dell' agricoltura  inoltreranno le domande di prestito ritenute accoglibili agli Istituti od Enti di credito corredate da apposito parere, concernente il danno accertato e contenente l' importo massimo  ammissibile a prestito agevolato.</p><p style="text-align: justify;">All' assegnazione  agli  Istituti  ed   agli   Enti   dei finanziamenti necessari per il concorso negli interessi,  si provvede su conforme deliberazione della Giunta regionale la quale - tenuto conto dei pareri di cui al  precedente  comma - determina l' elenco delle domande  da  accogliere  e,  per ciascuna di esse, l' entità del prestito.</p><p style="text-align: justify;">Alla liquidazione ed al pagamento delle  assegnazioni  si provvede  dietro  presentazione  di  elenchi   mensili   dei prestiti erogati dagli Istituti ed Enti mutuanti.</p><p style="text-align: justify;">Detto concorso è direttamente versato agli  Istituti  ed Enti  mutuanti  in  semestralità  od  annualità   costanti erogate posticipatamente e decorrenti dal primo  giorno  del mese successivo a quello dell' erogazione.</p><p style="text-align: justify;">Alle  operazioni  di  prestito  erogate  ai  sensi  della presente  legge  si   applica   la   disposizione   di   cui all' articolo 15 della legge regionale 21 gennaio  1983,  n. 9.</p><p style="text-align: justify;">Per i mutui previsti dalla lettera d) del  secondo  comma dell' articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  come sostituita dal primo comma dell' articolo 4 della  legge  13 maggio   1985,   n.   198,   gli   Ispettorati   provinciali dell' agricoltura   inoltreranno   le    domande    ritenute accoglibili alla Direzione regionale dell' agricoltura.</p><p style="text-align: justify;">Su conforme deliberazione della Giunta regionale - con la quale viene determinato l' elenco delle domande  accoglibili e, per ciascuna di esse, l' entità e la durata massima  del concorso negli  interessi  -  verranno  rilasciati  i  nulla -   osta    a    cura    degli    Ispettorati    provinciali dell' agricoltura e quindi verranno assegnati agli  Istituti mutuatari i fondi necessari per concorso negli interessi.</p><p style="text-align: justify;">Alla liquidazione ed  al  pagamento  del  concorso  negli interessi  si  provvede,  secondo  le  disposizioni  di  cui all' articolo  55  del   DM    23   gennaio   1928,   dietro presentazione da parte degli Istituti  mutuanti  di  elenchi riflettenti le operazioni definite.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Per il finanziamento, ai sensi del precedente articolo 4, primo comma, degli interventi  previsti   dall' articolo  1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre  1981,  n. 590  e  successive   modificazioni   ed   integrazioni,   è autorizzato nell' anno finanziario 1985 un limite d' impegno di lire 50 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1985-1987  e  del  bilancio  per l' anno 1985, viene istituito  al  Titolo  II  -  sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il  capitolo  7513  con  la denominazione: &lt;&lt;  Concessione di contributi  annui  costanti pari a lire 8 per ogni 100 lire di capitale dato a  prestito e  di  concorso  negli  interessi  sui  prestiti  ai   sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge  15 ottobre  1981,  n.  590  e   successive   modificazioni   ed integrazioni   &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento  complessivo,  in termini di competenza, di lire 150  milioni,  corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1985 al 1987.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7513 viene, altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Per il finanziamento, ai sensi del precedente articolo 4, primo comma, degli interventi  previsti   dall' articolo  1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre  1981,  n. 590, è autorizzato nell' anno finanziario  1985  un  limite d' impegno di lire 250 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 250 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1985  al 1989.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1985-1987  e  del  bilancio  per l' anno 1985, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il  capitolo  7514  con  la denominazione: &lt;&lt;  Concorso negli interessi sui  prestiti  ai sensi dell' articolo 1, secondo  comma,  lettera  c),  della legge 15 ottobre 1981, n.  590   &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 750  milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1985 al 1987.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7514 viene, altresì, iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 125 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Per il finanziamento, ai sensi del precedente articolo 4, primo comma, degli interventi  previsti   dall' articolo  1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre  1981,  n. 590  e  successive   modificazioni   ed   integrazioni,   è autorizzato nell' anno finanziario 1985 un limite di impegno di lire 30 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 30 milioni per  ciascuno  degli  anni  dal  1985  al 1994.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per gli anni 1985-1987 e  del  bilancio  per  l' anno  1985,  viene  istituito  al  Titolo II  -  Sezione V - Rubrica  n.  5 - Categoria XI -  il  capitolo  7515  con  la denominazione:  &lt;&lt;  Concessione  di contributi annui costanti negli  interessi  sui  mutui,  ai  sensi  dell' articolo  1, secondo comma, lettera d), della legge 15  ottobre  1981  n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni  &gt;&gt;  e  con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza,  di lire 90 milioni, corrispondente alle annualità  autorizzate  per gli anni dal 1985 al 1987.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7515 viene, altresì, iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 15 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Per il finanziamento, ai sensi del precedente articolo 4, primo comma, degli interventi  previsti   dall' articolo  1, secondo comma, lettera a), della legge 15 ottobre  1981,  n. 590  e  successive   modificazioni   ed   integrazioni,   è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1985.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1985-1987  e  del  bilancio  per l' anno 1985, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il  capitolo  7522  con  la denominazione: &lt;&lt;  Concessione di  contributi  una  tantum  a titolo di pronto intervento a favore di aziende  agricole  e interventi   diretti   al    ricovero,    alla    cura    ed all' alimentazione del bestiame ai sensi  dell' articolo  1, secondo comma, lettera a), della legge 15 ottobre  1981,  n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni  &gt;&gt; e  con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire  50  milioni per l' anno 1985.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7522 viene, altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire  50  milioni  per l' anno 1985.</p><p style="text-align: justify;">Per il finanziamento, ai sensi del precedente articolo 4, primo comma, degli interventi  previsti   dall' articolo  1, secondo comma, lettere b) e d), della legge 15 ottobre 1981, n.  590  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  è autorizzata la spesa di lire 2.450 milioni per l' anno 1985.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1985-1987  e  del  bilancio  per l' anno 1985, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il  capitolo  7516  con  la denominazione:  &lt;&lt;   Concessione  di  contributi   in   conto capitale  a  favore  delle  aziende   agricole,   ai   sensi dell' articolo   1,   secondo   comma,   lettere  b)  e  d), della  legge  15  ottobre  1981,   n.   590   e   successive modificazioni ed integrazioni  &gt;&gt; e con lo  stanziamento,  in termini di competenza, di lire 2.450  milioni  per   l' anno 1985.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7516 viene, altresì, iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.700 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Per il finanziamento, ai sensi del precedente articolo 4, secondo comma, degli interventi previsti  dall' articolo  1, terzo comma, lettera a), della legge 15 ottobre 1981, n.  590 e successive modificazioni ed integrazioni,  è  autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1985.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1985-1987  e  del  bilancio  per l' anno 1985, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il  capitolo  7517  con  la denominazione: &lt;&lt;   Finanziamenti  per  il  ripristino  delle strade  interpoderali,  delle  opere  di  approvvigionamento idrico  nonché  delle  reti  idrauliche  e  degli  impianti irrigui ai sensi dell' articolo 1, terzo comma, lettera  a), della  legge  15  ottobre  1981,   n.   590   e   successive modificazioni ed integrazioni (Fondi regionali)  &gt;&gt; e con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200  milioni per l' anno 1985.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7517 viene, altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Per il finanziamento, ai sensi del precedente articolo 4, secondo comma, degli interventi previsti  dall' articolo  1, terzo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n.  590 e successive modificazioni ed integrazioni,  è  autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1985.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1985-1987  e  del  bilancio  per l' anno 1985, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il  capitolo  7518  con  la denominazione: &lt;&lt;   Finanziamenti  per  il  ripristino  delle opere  pubbliche  di  bonifica  danneggiate  da  eccezionali avversità atmosferiche ai sensi   dell' articolo  1,  terzo comma, lettera b), della legge 15 ottobre  1981,  n.  590  e successive    modificazioni    ed    integrazioni     (Fondi regionali)   &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento,  in   termini   di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1985.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7518 viene, altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente articolo  7,  è autorizzato,  nell' anno  finanziario  1985,  un  limite  di impegno di lire 30 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Le annualità relative saranno iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1985 al 1989.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1985-1987  e  del  bilancio  per l' anno 1985, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il  capitolo  7519  con  la denominazione: &lt;&lt;   Concorso  negli  interessi  sui  prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale concessi da Istituti esercenti il credito agrario alle associazioni  dei produttori riconosciute ed alle cooperative agricole e  loro consorzi  che   gestiscono   impianti   per   la   raccolta, lavorazione, trasformazione,  conservazione  e  vendita  dei prodotti  agricoli  che  abbiano  subito  una  riduzione  di conferimenti non inferiore al  35%  a  causa  di  avversità atmosferiche e/o calamità naturali  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire  90  milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1985 al 1987.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7519 viene, altresì, iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 15 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente articolo  9,  è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1985.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1985-1987  e  del  bilancio  per l' anno 1985, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il  capitolo  7520  con  la denominazione: &lt;&lt;  Contributi  in  conto  capitale  a  favore delle  associazioni  dei  produttori  riconosciute  e  delle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione,  conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché  delle cooperative di servizi il cui corpo sociale  sia  costituito prevalentemente  da  coltivatori  diretti   &gt;&gt;   e   con   lo stanziamento, in termini di competenza, di lire  50  milioni per l' anno 1985.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7520 viene, altresì, iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 25 milioni.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità previste dal precedente articolo 10,  è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1985.</p><p style="text-align: justify;">Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1985-1987  e  del  bilancio  per l' anno 1985, viene istituito  al  Titolo  II  -  Sezione  V - Rubrica n.  5 - Categoria XI - il  capitolo  7521  con  la denominazione: &lt;&lt;  Finanziamenti per il ripristino di  strade vicinali danneggiate da calamità naturali o  da  avversità atmosferiche   di   carattere   eccezionale    secondo    le disposizioni di cui al terzo comma  dell' articolo  1  della legge 15 ottobre 1981, n.  590 e successive modificazioni ed integrazioni   &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1985.</p><p style="text-align: justify;">Sul precitato capitolo 7521 viene, altresì  iscritto  lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni.</p><p style="text-align: justify;">All' onere  complessivo  di  lire  4.080  milioni  (3.360 milioni per l' anno 1985 e lire  360  milioni  per  ciascuno degli anni 1986 e 1987) si fa fronte come segue:<p style="text-align: justify;">- per quanto concerne l' anno 1985 si provvede:</p><p style="text-align: justify;">a) per lire 2.800 milioni, mediante storno, di pari importo,    dal capitolo 7255 dello stato di previsione  della  spesa    del bilancio pluriennale per gli  anni  1985-1987  e  del    bilancio per l' anno 1985;</p><p style="text-align: justify;">b) per lire 300 milioni, mediante storno, di  pari  importo,    dal capitolo 7250 del precitato stato di previsione;</p><p style="text-align: justify;">c) per le restanti lire 260 milioni, mediante utilizzo -  ai    sensi dell' articolo 9 della legge regionale  20  gennaio    1982, n.  10 - della quota, di pari importo, dell' avanzo    finanziario  accertato  al  31  dicembre  1984   con   il    rendiconto generale  consuntivo  per   l' esercizio 1984,    approvato con deliberazione  della  Giunta  regionale  n.    1991 del 26 aprile 1985;</p><p style="text-align: justify;">-  per quanto concerne gli anni  1986  e  1987  si  provvede    mediante storno, di pari importi, dal  capitolo  1954  &lt;&lt;     Fondo di riserva per le spese impreviste  &gt;&gt;  dello  stato    di previsione della spesa del  bilancio  pluriennale  per    gli anni 1985-1987.</p></p><p style="text-align: justify;">Gli oneri relativi alle annualità  autorizzate  per  gli anni successivi al 1987 dei limiti previsti  dai  precedenti commi faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;">All' onere complessivo di lire 2.180 milioni, in  termini di cassa,  si  fa  fronte  mediante  prelevamento,  di  pari importo,  dal  capitolo  1980  &lt;&lt;  Fondo  riserva di cassa  &gt;&gt; dello stato di previsione della spesa del  bilancio  per  l' anno 1985.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Decimo comma sostituito da art. 62, primo comma, L. R. 5/1986 con effetto, ex articolo 64 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">La presente legge entra in vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.</p></p></body></html>