Legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale.
Art. 5
Gli Ispettorati richiederanno la presentazione della documentazione a corredo necessaria per l' istruttoria delle singole domande.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 12/1989
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, comma 2, L. R. 12/1989
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 210, L. R. 5/1994
4 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
5 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.