Art. 5
Le domande per il conseguimento da parte delle aziende agricole delle provvidenze di cui alla presente legge devono essere presentate, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 2, agli Ispettorati provinciali dell' agricoltura dipendenti dalla Direzione regionale dell' agricoltura.
Gli Ispettorati richiederanno la presentazione della documentazione a corredo necessaria per l' istruttoria delle singole domande.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 1, comma 1, L. R. 12/1989
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 1, comma 2, L. R. 12/1989
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 210, L. R. 5/1994
4 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
5 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.